Nei casi di contratti agenzia in vita da molti anni e soprattutto se i rapporti con le mandanti sono buoni, talvolta le modifiche non vengano più previste in forma scritta, ma attuate in seguito a semplici comunicazioni verbali delle
mandanti, accettate in forma altrettanto verbale da parte degli agenti.

Tutto questo comporta dei rischi per le parti, soprattutto nei casi in cui, la mandante subisca delle variazioni nella sua compagine, come accade nel caso di acquisto da parte di un terzo delle quote sociali.

In questo momento tanti agenti si rendono conto delle pericolose conseguenze derivanti dall’avere un contratto completamente diverso da quella che è la realtà del rapporto: diverse zone, diversi prodotti e aliquote provvigionali completamente superate e ben lontane da quelle in uso.

Inutile dire che in questi casi diviene molto difficile poter ottenere il pagamento delle spettanze dovute e non corrisposte, soprattutto se è mancato l’invio regolare degli estratti conto provvigionali.
Ma ancor peggio, talvolta i nuovi soci pretendono la restituzione delle provvigioni che non risultano dovute in base alla documentazione sottoscritta.

Il rischio per gli agenti di dover restituire quanto non trova conferma nei contratti è concreto.

Si sta infatti affermando una sempre più diffusa tendenza dei Tribunali di non dare spazio a tutto ciò che non trova una specifica conferma scritta.
I Giudici ritengono che, ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, non solo il contratto debba essere provato per iscritto ma anche ogni sua modifica.

Raccomando pertanto di tenere alta l’attenzione su questi aspetti, conservare la prova scritta delle modifiche al contratto e pretendere l’invio degli estratti conto dalla mandante.

 

Avv. Federico Robazza