Gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono che le parti possono prevedere nel contratto l’addebito del campionario nel solo caso di mancata o parziale restituzione o danneggiamento non derivante dal normale utilizzo.

Stando dunque alla lettera è possibile addebitare all’agente il valore del campionario in caso di furto.

A questa tesi si giunge anche considerando le norme sul comodato che, nella maggior parte dei contratti di agenzia, vengono richiamate espressamente per stabilire a che titolo la preponente affida all’agente il campionario.

L’agente dovrà dimostrare dunque in un eventuale giudizio di aver adottato tutte le misure possibilità per evitare il furto. Certo non basta la denuncia penale!!

Si tratta di un aspetto davvero delicato del rapporto di agenzia ma purtroppo quasi sempre sottovalutato da chi predispone i contratti.

Quando mi viene richiesta una consulenza sul punto presto molta attenzione alla clausola contrattuale o all’allegato riguardante il campionario inserendo o ricorrendo sempre a particolari accorgimenti, soprattutto in caso di campionari di elevato valore economico.

 

Dott.ssa Zanussi Barbara