BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (FIRR) SECONDO L’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL SETTORE COMMERCIO DEL 16 FEBBRAIO 2009 COME RISULTANTE IN SEGUITO ALLA SECONDA STESURA DEL 10 MARZO 2010

In questo articolo tratteremo una previsione particolare dell’accordo economico collettivo del settore commercio del 16 febbraio 2019, ovvero l’articolo 13 nella parte in cui indica la base di calcolo del FIRR (l’indennità di risoluzione del rapporto). 

L’articolo 13 dell’accordo economico collettivo del settore commercio del 16 febbraio 2009 disciplina le tre indennità attualmente previste dalla contrattazione collettiva ovvero: 

al capo I) l’indennità di risoluzione del rapporto (detta anche FIRR); 

al capo II) l’indennità suppletiva di clientela; 

al capo III) l’indennità meritocratica. 

Come anticipato, quello che qui esamineremo sarà solo la prima delle tre indennità, il cosiddetto FIRR e, in particolare, la base di calcolo da prendere in considerazione per il relativo conteggio. 

Iniziamo la nostra analisi dal contenuto del terzo comma dell’ articolo 13, secondo il quale: 

l’indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica – ndr -) sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto”. 

Il testo di tale norma, non facendo riferimento al capo I, esclude che, nel computo del FIRR, si debbano inserire le provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali, al momento della cessazione del rapporto (inteso come ultimo giorno anche di preavviso lavorato), non sia sorto il diritto al pagamento. 

Tale interpretazione è confermata dal successivo CAPO I), sempre dell’articolo 13, il quale prevede che, a proposito del FIRR, “all’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa”, escludendo così, in modo chiaro e inconfutabile, le provvigioni non liquidate. 

La disciplina del FIRR prevista dall’accordo del settore commercio qui in esame è peggiorativa rispetto alla corrispondente previsione dell’accordo economico collettivo del settore industria del 30 luglio 2014, secondo cui (art. 10 comma 3), tutte le indennità previste in caso di cessazione del rapporto (FIRR, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica – ndr -) sono computate sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte. 

 

Avv. Federico Robazza