Diritto alla provvigione

In materia di provvigioni ci sono due erroracci in cui aziende e agenti incappano molto spesso ultimamente.
Il primo riguarda le provvigioni nel caso di accordi tra preponente ed cliente.

E’ possibile che tra preponente e cliente insorgano delle contestazioni relative alla consegna e che, all’obiezione del cliente di non pagare la merce, si arrivi ad un accordo.
La legge prevede che se preponente e cliente si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione alcontratto, l’agente ha diritto per la parte ineseguita ad una provvigione ridotta.
La misura di questa provvigione e determinata dagli usi, dal giudice secondo equità ovvero dall’accordo delle parti.
Attenzione dunque alle comunicazioni all’agente di diniego o storni provvigione dovute a questi accordi, se infase di redazione del contratto non si è disciplinata per nulla questa ipotesi (invece frequente) si rischia disbagliare e dover sostenere anche i costi di un ricorso al giudice!!

Il secondo caso riguarda l’ipotesi in cui il cliente non paghi per un errore imputabile alla preponente ( ad esempio, merce errata).
In questo caso la legge è chiarissima: il diritto alla provvigione dell’Agente resta intatto e spetta la provvigione completa!

Qui si coglie il valore di un buon contratto, motivo per il quale disciplino con grande attenzione questi due punti nella stesura dei contratti, evitando di generare false aspettative, rinunce o, peggio, costi relativi ai ricorsi al giudice.

 

Dott.ssa Barbara Zanussi