Diritto alla provvigione per l’agente

La crisi di liquidità che sta trasversalmente colpendo tutte le parti che operano nel mercato fa sì che acquisti ancora più rilevanza l’inadempimento del cliente nell’ambito del rapporto
di agenzia.
Se il cliente scioglie il contratto con il preponente a causa del lockdown imposto dal Governo, può sorgere il dubbio se l’agente abbia diritto alla provvigione.

Il codice civile prevede, con tanto di norma inderogabile dalle parti, che l’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse nell’ipotesi in cui il contratto tra preponente e terzo non sia stato eseguito per causa non imputabile al preponente.

Dunque se l’inadempimento contrattuale del cliente non è attribuibile a colpa o dolo del preponente, l’agente non avrà diritto alla provvigione su tale affare e dovrà, anzi, restituirla qualora fosse stata già liquidata.