Negli ultimi tempi si sono moltiplicate come i funghi nei contratti di agenzia alcune clausole, mal fatte, su uno dei punti focali del rapporto: la modifica della provvigione!

Si tratta di clausole che vengono inserite creando nelle parti, soprattutto nel preponente,
l’aspettativa di essere in possesso di una sorta di libertà nel variare le provvigioni creando non pochi danni economici (e malumore) nel momento in cui si viene a conoscenza che è così.

Sia chiaro e tondo che: le clausole che attribuiscono al preponente la possibilità di modifica unilaterale della provvigione in base a parametri vaghi ed indefiniti (come la variazione del listino dei prezzi, il modificarsi del fatturato di una zona…) sono NULLE !!

La giurisprudenza ritiene infatti che la disposizione con la quale si rimette la determinazione di un elemento essenziale del contratto al mero arbitrio di una parte siano da considerarsi radicalmente nulle!

In un recente caso per il quale è stato richiesto il mio intervento, una Preponente ha scoperto che il contratto siglato a suo tempo con gli agenti le attribuiva la facoltà insindacabile di modifica della provvigione laddove il fatturato di zona fosse calato, potere che aveva esercitato più volte ritenendolo valido.

Rilevata la nullità di questa clausola e, di conseguenza l’inefficacia delle modifiche provvigionali operate nel corso dell’intero rapporto, ha dovuto restituire all’agente l’intera differenza.

Nel dubbio che il contratto contenga una disposizione non corretta in tema di variazione
provvigioni,  possiamo valutarla insieme.

Dott.ssa Barbara Zanussi

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