Contributi Enasarco e provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto:
facciamo chiarezza per evitare i classici errori.

La Fondazione, richiamando il principio base di legge, ha chiarito che: i contributi Enasarco si calcolano e versano nel momento in cui la ditta esegue o avrebbe dovuto eseguire la prestazione a suo carico.

Preponente e agente però derogano spesso a tale principio generale individuando un diverso momento di maturazione delle provvigioni, che non può tuttavia mai andare inderogabilmente oltre il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare).

Il contributo è dovuto, pertanto, nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando la stessa verrà pagata all’agente o fatturata dall’agente.

Laddove tale trimestre, cui dovrà essere riferito temporalmente il contributo da versare, ricadesse nell’arco di un anno solare precedente a quello di maturazione del versamento (ad esempio un agente cessato il 31/12/2019 cui la ditta debba versare contributi previdenziali maturati nell’agosto del 2020), si dovrà tener conto di quanto già versato per l’agente nel corso dell’anno 2019, e del relativo limite massimale.

La preponente che debba procedere alla comunicazione di cessazione del mandato all’Enasarco in presenza di provvigioni ancora da liquidare, dovrà anzitutto comunicare la data esatta di cessazione del rapporto.

Attenzione a non sbagliare la data, poiché sarà proprio questa a consentire alla Fondazione Enasarco di verificare se i versamenti effettuati sono corretti e non si tratti invece di un versamento tardivo (nonostante l’indicazione del trimestre di riferimento).

Nel compilare la distinta on line per il calcolo dei contributi da versare si potrà trovare ancora il nominativo dell’agente ma nella sezione “agenti cessati” ed indicare le provvigioni maturate nel periodo cui si riferisce la distinta.

Il sistema provvederà in automatico a calcolare il contributo dovuto e l’eventuale raggiungimento del massimale.

Nel caso di agenti operanti come ditte individuali o società di persone i contributi non ripartono da zero ogni anno:
– se il massimale dell’anno di cessazione (non dell’anno in cui le provvigioni sono maturate) è stato raggiunto non si dovrà versare alcun contributo anche se l’agente continui a maturare provvigioni;
– se il massimale dell’anno di cessazione non è stato raggiunto si dovrà versare il contributo utilizzando la distinta G14 (che, a differenza della distinta ordinaria, prevede l’inserimento manuale del conteggio e dei dati).

Nel caso di agenti operanti come società di capitali, non essendoci il massimale, ogni provvigione successiva alla cessazione del rapporto comporterà sempre un relativo versamento e sempre prendendo come riferimento, per l’ammontare dell’aliquota, l’anno di cessazione del rapporto.

 

 

Dott.ssa Barbara Zanussi