Non vi è in materia di agenzia una disciplina specifica dell’istituto della prova ma non vi sono dubbi circa la possibilità di inserirlo nel contratto di agenzia.

La Cassazione ha sempre chiarito che le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale possono inserire un patto di prova al fine di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale.
La durata deve essere limitata al tempo necessario e sufficiente per compiere questa valutazione, di norma non superiore ai 6 mesi.
Il motivo del ricorso al patto di prova nel contratto di agenzia è proprio quello di derogare ai termini di preavviso previsti nel codice civile o negli A.E.C. e poter interrompere il contratto senza dover rispettare alcun preavviso né formalità particolari.

Ricordarsi sempre che qualora la prova venga “superata”, il periodo di preavviso che la parte recedente sarà tenuta a dare all’altra, dovrà senza dubbio considerare anche i mesi lavorati in prova.

Attenzione attenzione: che durante il periodo di prova vige l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi Enasarco!

 

 

Dott.ssa Barbara Zanussi