L’agente è monomandatario quando assume contrattualmente l’obbligo di non operare per altri preponenti oppure quando di fatto opera a favore di un solo preponente?

La risposta è essenziale perché il monomandatario gode di trattamenti economici- normativi- previdenziali completamente diversi rispetto al plurimandatario.
Delle due l’una: o state pagando più del dovuto o siete a “rischio avvocato”!
La giurisprudenza va ad annate sul punto, l’orientamento più recente della Cassazione e per l’esistenza del monomandato in funzione dell’esercizio effettivo dell’attività.

Perché perdere tempo a capire se abbiamo o meno di fronte un monomandatario?

Perché rispetto al plurimandatario:
1- L’aliquota Enasarco da versare è più elevata;
2- il FIRR da accantonare è più alto;
3- per le variazioni di zona il preavviso è di 4 mesi;
4- l’indennità per il patto di non concorrenza è più elevata;
5- il preavviso per la risoluzione del rapporto è più alto.

Il suggerimento, nel caso di agente plurimandatario ” di fatto”, è di non affidarsi ad orientamenti che cambiano a seconda delle mode ma di analizzare tutti gli elementi e i documenti del rapporto dall’inizio alla fine.

Questo è il metodo che ci ha consentito sino ad oggi di far si che le parti del rapporto non avessero amare sorprese.
Se hai qualche dubbio, meglio risolverlo ora.

 

Dott.ssa Barbara Zanussi