Capita che l’azienda abbia un interesse ad instaurare, con l’agente, sia un rapporto di agenzia sia un accordo di rivendita.

Il rischio è che se il contratto da agente e quello da rivenditore non vengono configurati tenendo conto di tutte le particolarità delle disposizioni specifiche di questa materia, l’azienda potrebbe dover corrispondere una sorta di doppia provvigione con conseguenze economiche importanti anche in termini di indennità.

Quattro sono le problematiche da tener presenti quando l’agente riveste anche il ruolo di rivenditore:

  • zona
  • compenso
  • previdenza integrativa ma obbligatoria
  • indennità.

Personalmente consiglio di seguire la strada dei due contratti distinti e diversi, ma vanno ben configurati ben evitare problemi relativi alla zona eventualmente affidata “in esclusiva” all’agente.

Ciò consentirebbe anche di escludere le somme fatturate dall’agente in virtù del rapporto di rivendita dall’imponibile su cui si andrà a calcolare la previdenza Enasarco e le eventuali indennità previste nel rapporto di agenzia.

Ultimo ma essenziale consiglio da tener presente è la determinazione di un limite: al fine di mantenere prevalente il rapporto di agenzia, ed evitare dunque pretese relative ad una diversa disciplina del rapporto, consiglio l’azienda di stabilire un limite massimo che non può essere superato dall’attività di rivendita.

I vantaggi che l’azienda deve considerare nel ricorrere contestualmente a questi due “strumenti” si fondano su un delicato equilibrio tra i due diversi rapporti ed una non perfetta configurazione dell’uno coinvolge  l’altro trasformandosi, purtroppo, in un esborso economico non programmato che l’azienda si trova a dover sostenere.

Meglio mappare insieme, una ad una, tutte le esigenze e configurare correttamente entrambi i contratti .

Hai anche tu agenti rivenditori ?  Valutiamo insieme i contratti!