E’ possibile inserire nel contratto di agenzia e rappresentanza un periodo di prova che consenta alle parti di valutare la convenienza di rendere stabile oppure risolvere il loro rapporto contrattuale.

Le domande classiche che mi vengono rivolte:

1-   vi è un limite massimo di durata del periodo di prova stabilito dalla legge?

No, il limite è che “il periodo sia limitato al tempo necessario e sufficiente” per compiere questa valutazione.

Un elemento che utilizzo da anni per aiutare le parti a stabilire nel contratto un periodo di prova nel rispetto della legge è l’analisi del settore in cui operano le parti… la prova nella vendita dei formaggi non sarà uguale a quella nel settore dei filati per maglieria invernale.

2-   durante la prova si può risolvere il contratto senza termini di preavviso o senza pagare indennità sostitutive?

Dipende. Per lasciare questa libertà alle parti ( che non è automatica come ritengono in molti) consiglio di inserire nel contratto una previsione ad hoc  con la facoltà di risoluzione senza rispetto di termini particolari per entrambe le parti.

Lo conferma chiaramente una sentenza del Tribunale di Milano del 2020, ultima di una lunga serie.

3-   Vanno corrisposte FIRR e indennità di clientela?

Qualora si sia scelto di applicare al contratto l’Accordo Economico Collettivo  andranno corrisposte entrambe secondo quanto lì viene stabilito.

Sono solita ripetere ai miei clienti che la prova nel contratto è molto utile per capire “se il matrimonio è da farsi” ma è altrettanto necessario che venga configurata correttamente nel contratto per mantenere la funzione che le è propria e non trasformarsi in zavorra economica.

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