L’azienda è tenuta ad accettare che l’agente, in corso di rapporto, muti la propria forma giuridica ( da ditta individuale a società) o muti la forma societaria ( ad esempio ad da sas a srl) o,  ancora, che muti l’originaria compagine societaria rispetto a quella indicata nel contratto?

No, non è obbligata ad accettare modifiche né è obbligata a liquidare le indennità maturate dall’agente sino al momento della richiesta .

In questi casi il contratto si risolve per fatto  ascrivibile all’agente e nulla gli è dovuto salvo il Firr depositato in Enasarco.

Diverso il caso in cui si scelga la strada della cessione del contratto da parte dell’agente “vecchio” che, appunto, cede il contratto in essere all’agente “nuovo”.

Affinché ciò avvenga serve espressamente il consenso dell’azienda ed in tal caso le indennità maturate dall’ originario passano al nuovo, così come tutti i diritti e gli obblighi ad esso connessi.

Se vuoi un aiuto per gestire l’annoso e delicatissimo aspetto della liquidazione delle provvigioni quando vi è una cessione di contratto

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