Una delle criticità che ci si trova spesso a dover gestire quando un rapporto di agenzia finisce è  “il riconoscimento di paternità” degli ordini relativi alla zona dell’agente cessato che dovessero giungere successivamente alla chiusura del mandato, i cosiddetti ordini postumi.

L’art. 1748 c.3 del Codice Civile  stabilisce che:

  • se la proposta di ordine è arrivata PRIMA della chiusura del mandato (e l’esecuzione successivamente), la provvigione spetta sempre all’agente cessato;
  • se la proposta dell’ordine è arrivata DOPO, affinché la provvigione sia riconosciuta all’agente cessato è necessario che l’attività di promozione sia stata svolta prevalentemente da lui e che il perfezionamento del contratto tra preponente e cliente avvenga entro un termine ragionevole.

Mentre la prima ipotesi è definibile in maniera oggettiva, la seconda ipotesi è sicuramente soggetta a diverse interpretazioni e fonte di criticità quando si interrompe un rapporto.

L’AEC (commercio e industria) sono intervenuti sul punto definendo dei criteri che possano guidare le parti. Essi stabiliscono che:

  • l’agente ha l’obbligo di fare una relazione dettagliata alla mandante sulle trattative che al momento della chiusura del mandato sono ancora in corso. Il report, esplicitando il tipo di attività già messa in atto dall’agente cessato, ha lo scopo di definire se l’affare è riconducibile prevalentemente ad esso.
  • un semestre dalla data di chiusura del mandato è un arco di tempo ragionevole per imputare le provvigioni all’agente cessato.

Nei settori del “pronto”, ovvero dove l’agente promuove ordini su prodotti già disponibili a magazzino o con tempistiche produttive assai ridotte, le problematiche relative agli ordini postumi sono davvero irrilevanti.

Ci sono dei settori invece, si pensi ad esempio quello dell’abbigliamento, in cui dal momento della promozione dell’ordine con presentazione del campionario a quello dell’invio dell’ordine da parte del cliente possono intercorrere molte settimane. Ed è proprio in questi casi che gli ordini che giungono dopo la chiusura di un mandato possono essere consistenti e diventa quindi fondamentale riuscire a determinare che tipo di apporto abbia dato il vecchio agente alla conclusione dell’ordine e quanto invece abbia contribuito la preponente stessa o il nuovo agente.

Molta attenzione a non incorrere nell’errata convinzione che un recesso seppur immediato a fronte del pagamento della relativa indennità di mancato preavviso possa sollevarvi dal riconoscere al vecchio agente le provvigioni sugli ordini in arrivo.

Attenzione anche che procrastinare, in accordo con il cliente, la conclusione dell’affare ad un momento successivo al “termine ragionevole” potrebbe essere comunque molto rischioso: il vecchio agente potrebbe infatti rivendicare di aver procacciato l’affare e pretendere un relativo compenso, che in caso di contestazione, sarà determinato dal giudice secondo equità ( art 1755 2° c. C.C.).

Dott.ssa Amadio Rosaria

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