NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI DI AGENZIA

I rapporti di agenzia sono disciplinati prima di tutto dagli artt. 1742-1753 del CODICE CIVILE italiano, articoli che sono stati più volte  modificati dalla regolamentazione comunitaria.

Fonti legali sono anche gli ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI “ERGA OMNES”, ovvero quei contratti collettivi recepiti attraverso decreti legislativi, che sono gli AEC Industria del 1956 e l’AEC del settore Commercio del 1958.

Pur essendo fonte di regolazione dei rapporti di agenzia, gli Accordi Economici Collettivi non recepiti in decreto, sono a tutti gli effetti atti di autonomia privata di “diritto comune”.

Sono siglati dalle Associazioni di categoria per le imprese e dai Sindacati degli agenti di commercio e si differenziano in base al settore di riferimento (Industria, Commercio, Piccola e media Industria, Artigianato, Consorzi Agrari, etc.).

La questione circa la loro obbligatorietà o meno e il loro campo di applicabilità è dibattuta, ma  semplificando possiamo dire che si applicano se:

– il contratto individuale ne faccia espresso o implicito richiamo

– la casa mandante aderisce a una delle Associazioni sindacali stipulanti.

E’ molto importante regolamentare i rapporti di agenzia in maniera consapevole, in quanto l’applicazione o meno degli Accordi Economici di Settore ha conseguenze rilevanti su numerosi istituti relativi al contratto di agenzia.

CODICE CIVILE
AEC INDUSTRIA 2014
AEC COMMERCIO 2009
AEC ARTIGIANATO 2014
AEC CONSORZI AGRARI 2014
AEC CONFAPI 2014