Gli agenti e il Patto di non concorrenza:normativa e elementi di incertezza

Il Patto di Non Concorrenza per gli agenti di commercio è un vero e proprio “contratto nel contratto” con il quale la mandante limita la libertà negoziale dell’agente per il periodo successivo all’estinzione del rapporto.

L’azienda può decidere di includere un patto di non concorrenza quando ritiene che l’agente possa in futuro sottrarre clientela, spazi commerciali in forza delle conoscenze di prodotto acquisite  e delle relazioni che ha costruito e nutrito nel tempo.

Oggi il Patto di Non Concorrenza post contrattuale per gli agenti di commercio  ha delle precise limitazioni nella sua sfera di applicabilità:

  • deve essere fatto per iscritto
  • deve riguardare lo stesso ambito territoriale, gli stessi clienti e gli stessi beni oggetto del contratto di agenzia
  • non può superare la durata di 2 anni dalla cessazione del contratto
  • deve prevedere a favore dell’agente una indennità di natura non provvisionale, da corrispondersi alla cessazione del rapporto

Se questo è cio’ che è previsto a livello normativo, nella realtà ci troviamo a visionare nei contratti di agenzia delle configurazioni del Patto di Non Concorrenza alquanto “bizzarre”.

Può capitare che la mandante si riservi di opzionare la facoltà di attivare il patto di non concorrenza alla cessazione del rapporto, previa comunicazione scritta all’agente.

Frequenti sono anche le previsioni di  remunerazioni in costanza di rapporto come percentuale della provvigione sul venduto, seguite poi  da comportamenti di fatto e produzione di documentazione  non coerenti con le  pattuizioni.

Se a questo si aggiungono alcuni orientamenti che considerano i pagamenti del Patto in corso di rapporto come degli anticipi a tutti gli effetti sull’indennità, ci si ritrova nel momento in cui il rapporto di agenzia cessa a delle situazioni di totale incertezza per entrambe le parti.

E lo sappiamo bene che gli elementi di incertezza non possono che essere fonte di  contenzioso tra le parti.

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